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In considerazione delle dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e dell’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, la disciplina in materia sportiva è regolata nell’Articolo 1 lettera C.

Il golf è da considerare uno sport di base la cui pratica si svolge all’aria aperta. Date queste premesse si invita ad osservare le seguenti direttive.

Sono ammesse le attività esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale di almeno un metro come previsto alla lettera d) dell’Allegato 1 al provvedimento.

In ogni caso il provvedimento raccomanda esplicitamente – al comma 7 dell’art. 2 – l’integrale applicazione di tutte le “Misure igienico-sanitarie” contenute nel più volte citato Allegato 1, e, per quanto di interesse, tra le altre:

  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

La disposizione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. e) raccomanda a diversi soggetti, tra cui le associazioni sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.

 

Pertanto l’attività sportiva federale è sospesa, mentre le gare di circolo e la pratica amatoriale è liberamente consentita al di fuori delle zone rosse rispettando le disposizioni elencate nel DPCM. Si ricorda che l’accessibilità alle strutture dipende dalle ordinanze delle rispettive Regioni e non dalla Federazione Italiana Golf.

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